I rapporti giuridici


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Una serie di importanti rapporti giuridici sorgono dal matrimonio, diritti e doveri che legano i coniugi.

Vediamo gli articoli che regolano tali rapporti.

143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti  e medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

143 bis. Cognome della Moglie.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle prominenti della famiglia stessa.

147. Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad entrambe i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni dei figli.

148. Concorso degli oneri.

I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di possibilità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possono adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque via ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessi ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo possono preporre apposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

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About Massimiliano Quintiliani