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In materia di diversa convenzione il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni.
Costituzione oggetto della comunione:
§ gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
§ i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
I beni personali che non costituiscono oggetto della comunione sono:
§ i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, o rispetto al quale era titolare di un diritto reale di godimento;
§ i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
§ i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
§ i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda che fa parte della comunione;
§ i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la posizione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
§ i beni acquistati con il prezzo di trasferimento o scambio dei beni personali sopra citati purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto;
§ l’acquisto dei beni immobili, o dei beni mobili elencati nell’art. 2683, effettuati dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie con la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei due coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento, o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, o per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei due coniugi.
Nel caso di aziende, lo scioglimento della comunione può essere deciso per accordo dei coniugi. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e per l’affidamento di essa può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.
Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. In questo caso ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro coniuge con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o compie atti relativi a tali beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
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