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E’ necessario, oltre alla documentazione prevista per il rito civile, procurarsi altri documenti da consegnare al sacerdote della parrocchia in cui si celebreranno le nozze. Oltretutto, quando la chiesa in cui si celebrerà il rito è diversa da quella di appartenenza degli sposi, sarà utile chiedere un colloquio al parroco.
I documenti necessari sono i seguenti:
- Certificato di battesimo da chiedere al parroco della parrocchia in cui è stato celebrato.
- Certificato di cresima da richiedere alla parrocchia in cui si è svolta ( esso non sarà necessario qualora la data della cresima sia annotata sul certificato di battesimo).
- Certificato di Stato Libero Ecclesiastico, necessario se uno dei due sposi ha vissuto per almeno 1 anno, dopo il compimento dei 16 anni, in una Diocesi diversa da quella attuale. Lo scopo è quello di accertare che il richiedente non abbia contratto matrimonio religioso nel periodo in cui si è allontanato dalla Diocesi. Il certificato può essere sostituito da un giuramento suppletorio.
- Attestato di frequenza ai corsi obbligatori di preparazione al matrimonio.
- Pubblicazioni Religiose, affisse per 8 giorni presso le parrocchie dei due sposi e, se diversa, presso la parrocchia in cui sarà celebrato il matrimonio.
- Certificato di avvenuta pubblicazione rilasciato dal parroco quando sono trascorsi i termini dell’affissione.
- Stato dei documenti. Il parroco che istruisce la pratica per il matrimonio rilascia alla coppia un modulo che sarà consegnato al parroco della parrocchia prescelta per la celebrazione insieme al certificato civile di avvenute pubblicazioni; esso dovrà essere vidimato dalla Curia, se il matrimonio sarà celebrato fuori dalla Diocesi.
- Certificato di consenso civile alle nozze, rilasciato agli sposi dopo essersi presentati in Comune, all’Ufficiale di Stato Civile, con i documenti necessari, i testimoni e i genitori pronti a giurare sull’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.
- Certificato di consenso religioso alle nozze. Dopo il colloquio con il parroco della chiesa in cui verrà celebrato il rito, egli lascerà il documento del consenso religioso, confermando la data delle nozze
Casi particolari
Se uno degli sposi è vedovo è necessario presentare l’atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia rilasciato dal Comune, previa autorizzazione della Procura della Repubblica.
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare l’atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal Comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l’efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia.
Anche nel caso di divorzio da matrimonio civile, è necessario presentare l’atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal Comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotato lo scioglimento del vincolo matrimoniale) più una fotocopia.
Stranieri
Per contrarre matrimonio in Italia, gli stranieri hanno bisogno del Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma, se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).
Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio
Aver compiuto il diciottesimo anno d’età per entrambi gli sposi; tale età, però, può essere abbassata a 16 anni, con decreto del Tribunale dei Minori, a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorraro particolari motivi che lo spingano a contrarre il matrimonio.
Requisito essenziale è la sanità mentale, infatti l’interdetto non può contrarre matrimonio.
La libertà di “status”, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se: il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, quando il matrimonio non è consumato, quando lo scioglimento è avvenuto dopo 3 anni di effettiva separazione.
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